NOTE A SENTENZA

I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA E IL LORO VALORE IN GIUDIZIO

 

A fondamento della propria tesi, le parti in giudizio, ormai da anni, producono e-mail inviate e ricevute, ma che valore hanno a livello probatorio? Possono essere considerate piene prove?

Sarebbe anacronistico nella nostra società non accordare a questi scritti alcun valore, poiché è indubbio che siano il mezzo di comunicazione scritta maggiormente utilizzato a tutti i livelli, ma è necessario sapere che le e-mail, a detta della Corte di Cassazione, hanno una “dubbia valenza probatoria”.

Infatti, da una parte, la giurisprudenza ha dovuto ammettere la produzione in giudizio delle e-mail e ha dovuto porsi il problema della loro valutazione ai fini della prova proprio perché questo tipo di comunicazione è, da anni, molto diffuso e ha sostituito nella maggior parte dei casi ogni altro tipo di comunicazione scritta. Quindi, i Giudici hanno di volta in volta valutato i messaggi di posta elettronica prodotti in giudizio dalle parti e hanno accordato ad essi un valore più o meno pregnante. Per esempio, in una decisione della Cassazione del 2017, le comunicazioni via e-mail sono state ritenute determinanti per attestare la competenza convenzionale stabilita e concordata fra le parti; in altri casi, la giurisprudenza ha, invece, affermato che le e-mail di posta elettronica (non certificata) hanno “al più, un valore indiziario” (Trib. Milano, 14/05/2004, in sito Il Caso.it, 2015).

Quest’ultimo atteggiamento più prudenziale, e direi maggiormente adottato, è sicuramente condivisibile, in quanto è necessario ricordare che la posta elettronica tradizionale non può attestare il soggetto di provenienza e che i messaggi, in astratto, possono essere alterati e manipolati.

È del resto lo stesso orientamento confermato da una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 5523/2018 dell’08/03/2018) che affermando, appunto, la dubbia valenza probatoria dei messaggi di posta elettronica, non li ha ritenuti di per sé sufficienti ad assurgere a livello di prova, in difetto di ulteriori riscontri certi. Il caso era relativo ad un lavoratore licenziato disciplinarmente, sulla base di una condotta irregolare dimostrata unicamente mediante dei messaggi di posta elettronica e sfornita di ogni altro supporto probatorio, essendo state le testimonianze rese ritenute inattendibili (perché rilasciate da soggetti aventi un interesse in causa). Ebbene, in questo caso, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo sia dalla Corte d’Appello adita, sia dalla Corte di Cassazione (si ricorda che in caso di licenziamento, l’onere della prova dei fatti contestati incombe sul datore di lavoro).

Anche la normativa, sebbene frammentaria e in continua evoluzione, sostiene l’orientamento appena esposto, accordando piena efficacia probatoria (ai sensi dell’art. 2702 c.c.) unicamente ai documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (art. 21 D. Lgs. n. 82 del 2005).

In buona sostanza, i soli messaggi di posta elettronica tradizionale non sono utili alla dimostrazione della propria tesi, ma gli stessi saranno liberamente valutabili dal giudice, il quale li utilizzerà a sostegno di una tesi solo quando altre prove (fra le quali la prova principe sarà sempre la testimonianza resa oralmente) saranno fornite e condurranno nella medesima direzione.

Avv. Eleonora Pini

 

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